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Nuovo Statuto dell’ARAS approvato con la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 14.10.2011

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Articolo1
L’Associazione Regionale Allevatori della Sicilia, in breve denominata ARAS, con sede in Palermo, legalmente costituita il 3 marzo 1950 e riconosciuta Persona Giuridica con D.P.R.S. N. 94/a del 27/05/1952, è regolata dal presente statuto.


Articolo 2
L’ARAS non ha scopo di lucro e svolge la sua attività in tutto il territorio della Regione Siciliana, anche attraverso le Assemblee Provinciali Allevatori (di seguito denominate APA) e i relativi Comitati Direttivi Provinciali. Con delibera della Giunta Esecutiva, può istituire uffici e delegazioni; può inoltre svolgere specifici servizi istituzionali a favore o in collaborazioni con altre Associazioni Regionali Allevatori che lo richiedono. La durata dell’Associazione è illimitata.


Articolo 3
Per meglio inquadrare gli interessi specifici della produzione zootecnica siciliana in quelli più vasti della produzione agricola in generale e quale organo di rappresentanza e di tutela dei propri associati, l’ARAS opera nell’ambito delle direttive dell’Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana, del Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnica, e degli altri Ministeri competenti in materia di Sanità e Salute, ed affianca l’azione dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, della Pubblica Amministrazione, dell’Unione Europea e aderisce, per gli indirizzi generali, alle Organizzazioni agricole professionali, alle unioni delle Organizzazioni dei produttori zootecnici, alle organizzazioni della cooperazione interessate allo sviluppo del settore zootecnico nonché all’Associazione Italiana Allevatori.


Articolo 4
L’ARAS è socia dell’Associazione Italiana Allevatori (in breve denominata AIA) della quale accetta lo statuto, nonché le delibere assunte dagli organi sociali in conformità dello Statuto stesso e della legge.
Essa opera nel quadro della politica generale e delle direttive generali dell’AIA in armonia con la programmazione agricola regionale.
L’ARAS è socia inoltre delle singole Associazioni Nazionali Allevatori (in breve denominate ANA) per specie, razza e specifici settori, associate all’AIA, alle quali sia interessata in dipendenza della propria attività.
L’ARAS può aderire e partecipare, anche in rappresentanza dei propri soci, ad altre Associazioni, unioni, Enti e Società di qualunque tipo e natura che si propongono finalità che possano concorrere al raggiungimento degli scopi statutari.
L’Associazione adotta il seguente marchio identificativo, di proprietà dell’AIA:


Articolo 5
L’ARAS ha carattere tecnico ed economico e rappresenta, nell’ambito delle attività istituzionali dalla stessa svolte, la categoria delle persone e delle imprese titolari di aziende tenutarie di animali da allevamento.
Essa si propone di attuare tutte le iniziative che possono utilmente contribuire ad un più rapido miglioramento del bestiame allevato e ad una più efficiente valorizzazione del bestiame stesso e dei prodotti da questo derivati.
Essa si propone inoltre la difesa del settore nell’interesse dei produttori allevatori soci e della zootecnia siciliana al fine di migliorare, incrementare, valorizzare, disciplinare e tutelare la produzione zootecnica sul mercato, svilupparne il progresso tecnico, migliorare l’impiego di tutti i fattori di produzione per assicurare un tenore di vita equo ai produttori, stabilizzare il mercato dei prodotti, adattare la produzione e l’offerta alle esigenze di mercato.


L’ARAS pertanto promuove ed attua tutte le iniziative a carattere Regionale, Nazionale ed Europeo volte all’incremento e al miglioramento degli allevamenti e alla valorizzazione delle produzioni zootecniche, affini e complementari e dei prodotti da questi derivati.
A tale scopo l’ARAS rappresenta e assiste i soci, anche individualmente,nei confronti dei terzi,degli organi Pubblici Comunitari, Nazionali e Regionali, con i quali collabora, ed in genere della pubblica Amministrazione, di Enti, di Organizzazioni e di privati nonché nelle commissioni e comitati previsti dalle leggi.


Articolo 6
Nel quadro delle più vaste finalità, di cui al precedente articolo 5, l’ARAS, nell’ambito regionale, tra l’altro può:


1) Coordinare l’azione degli associati al fine di realizzare unità di indirizzo nella trattazione e definizione di questioni di carattere generale ed intervenire nelle questioni collettive a carattere Regionale;
2) Promuovere, coordinare ed attuare tutte le iniziative intese a valorizzare, agevolare e perfezionare l’organizzazione zootecnica periferica nonché assicurare la funzionalità della stessa nell’interesse degli allevatori;
3) Promuovere presso le Autorità Regionali competenti l’emanazione di norme e provvedimenti a favore del settore;
4) Adempiere ai compiti e funzioni che nell’ambito della Regione e dello specifico settore possono venirle demandati da Enti o Autorità regionali. Può analogamente operare nei limiti dell’eventuale mandato conferito dall’AIA e dalle ANA per compiti e funzioni alle stesse delegati dagli Organi di Governo o attribuiti da leggi e regolamenti;
5) Assumere, nella regione, le funzioni ad essa demandate dall’AIA per le varie attività da quest’ultima organizzate nell’interesse della categoria;
6) Promuovere accordi con Istituti bancari e di finanziamento in genere per assicurare crediti a basso costo per l’attuazione delle iniziative stabilite;
7) Partecipare ad Enti, Società Pubbliche e Private, che operino per lo sviluppo e la valorizzazione delle produzioni zootecniche regionali;
8) Nell’ambito delle iniziative promosse dall’AIA e dagli enti dalla stessa partecipati e comunque nell’ambito delle linee guida promosse dall’AIA e dai predetti enti, promuovere e incoraggiare programmi di ricerca e sperimentazione agro-zootecnica nonché studi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi tecnici, di assistenza tecnica ed economici in collaborazione e d’intesa con Organi pubblici ed istituti di sperimentazione e ricerca, con Università, costituendo anche appositi comitati e commissioni; promuovere e incoraggiare programmi di ricerca e sperimentazione agro-zootecnica nonché studi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi tecnici, di assistenza tecnica ed economici inerenti al settore per razionalizzare, riconvertire la produttività delle Aziende zootecniche in collaborazione e d’intesa con gli Organi Pubblici competenti, istituti di ricerca e sperimentazione ed enti a ciò interessati;
9) Curare la rilevazione e divulgazione di dati e informazioni per il miglioramento delle produzioni e delle condizioni di offerta dei prodotti in collaborazione con competenti servizi nazionali e Regionali ed utilizzando centri ed Istituti Pubblici e privati per ricerche in tal senso;
10) Promuovere e attuare iniziative di assistenza tecnica;
11) Assicurare l’assistenza tecnica e la qualificazione professionale degli Allevatori e di addetti specializzati per promuovere un rapido rinnovamento tecnologico degli allevamenti nonché curare l’informazione socio-economica anche mediante programmi, mezzi tecnici e di diffusione tendenti a contribuire all’incremento delle produttività e all’ammodernamento delle aziende;
12) Partecipare o promuovere, anche d’intesa con enti economici e commerciali dei produttori agricoli, organismi collaterali, Imprese, Società, Cooperative, Associazioni e comitati per l’approvvigionamento di materie utili per l’impianto e la gestione di aziende zootecniche, per la eventuale gestione di impianti ed attrezzature per il miglioramento, la raccolta, la trasformazione e il collocamento dei prodotti zootecnici nonché per la valorizzazione e lo smercio degli stessi e dei loro derivati;
13) Assistere gli associati e provvedere per delega degli stessi all’acquisto in Italia o all’Estero di bestiame, materie prime, prodotti e attrezzature e quanto altro necessario agli allevamenti;
14) Favorire il collocamento degli animali da riproduzione e da reddito, dei prodotti e sottoprodotti da questi derivati; a tale scopo, può istituire specifiche sezioni, uffici o centri di coordinamento operanti nel territorio regionale;
15) Curare la propaganda per la valorizzazione sul mercato dei prodotti zootecnici, promuovendo e attuando azioni dirette al miglioramento qualitativo, alla sicurezza e alla tracciabilità dei prodotti di provenienza dagli allevamenti, ai fini della valorizzazione degli stessi e all’attribuzione di marchi di tipicità e qualità, anche mediante attività di controllo e certificazione di tali produzioni. Le attività di controllo e certificazione potranno essere promosse tramite la costituzione di specifiche Unità Operative di concerto con l’AIA;
16) Promuovere accordi per la stipulazione di contratti per la cessione ed immissione dei prodotti sul mercato;
17) Attuare il miglioramento morfo-geno-funzionale delle specie e razze allevate in Sicilia per l’incremento produzioni mediante i Controlli Funzionali sulla produttività e riproduzione e la tenuta dei libri Genealogici;
18) Assicurare il funzionamento del libro Genealogico della razza bovina Modicana nonché di altri eventuali libri di specie e razze;
19) Attuare iniziative per l’istituzione di stazioni di monta naturale e l’impiego della fecondazione artificiale per diffondere negli allevamenti l’utilizzazione di riproduttori di pregio e migliorare le caratteristiche del bestiame;
20) Promuovere ed attuare, anche d’intesa in collaborazione con le autorità competenti, programmi per la difesa sanitaria degli allevamenti,per la lotta alla ipofecondità e mortalità neonatale del bestiame e per assicurare una completa e sistematica assistenza veterinaria alle aziende zootecniche anche mediante forme mutualistiche;
21) Promuovere d’intesa ed in collaborazione con le autorità, istituti, enti sanitari competenti, azioni di profilassi e di lotta contro le malattie infettive e diffusive del bestiame e gestire, per conto delle autorità regionali, interventi finanziari a sostegno delle aziende eventualmente colpite, nonché promuovere l’attuazione di forme assicurative contro gli infortuni, le malattie e la mortalità del bestiame nonché del personale al medesimo addetto, del rischio di danni a terzi e di tutto quanto attiene l’attività dell’allevamento; ed inoltre può provvedere, mediante contratti o convenzioni ad assicurare la raccolta, il trasporto, il deposito, la trasformazione, l’incenerimento o il coincenerimento dei sottoprodotti di origine animale nel rispetto di ogni disposizione delle autorità competenti;
22) Promuovere ed organizzare congressi, convegni, manifestazioni zootecniche, mostre e rassegne, concorsi, mercati ed aste per la valorizzazione delle produzioni zootecniche e favorire la partecipazione alle analoghe altre mostre e fiere in Italia e all’estero istituendovi anche rappresentanze;
23) Organizzare convegni, congressi, conferenze e corsi di aggiornamento per tecnici agricoli ed allevatori;
24) Promuovere ed attuare iniziative atte a migliorare e incrementare l’alimentazione del bestiame e la produzione foraggiera per assicurare maggiore disponibilità di foraggi e mangimi anche assumendo in affitto, concessione, comodato o acquisto da enti, aziende forestali e privati, terreni agricoli da destinare alla utilizzazione per i fini predetti;
25) Curare la costituzione e il funzionamento di centri per la produzione e diffusione di riproduttori di pregio, per il miglioramento del bestiame anche assumendo in affitto, concessione, comodato o acquisto, aziende zootecniche o strutture di enti, società e privati da utilizzare allo scopo predetto;
26) Promuovere e gestire anche per delega ed a nome dei soci, in armonia con le direttive dei competenti Organi pubblici, allevamenti ai fini della ricerca, della sperimentazione e del miglioramento delle specie e razze nonché Centri di Fecondazione animale;
27) Svolgere attività di assistenza agli allevatori nei comparti amministrativi, tecnici e gestionali di settore;
28) Assistere gli allevatori per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario nel settore zootecnico nonché promuovere l’istituzione di centri mercantili e di addestramento ippico;
29) Rappresentare e assistere gli allevatori nell’acquisizione delle agevolazioni di leggi Nazionali, Regionali e Comunitarie relative al settore Zootecnico attuando iniziative anche in nome e per conto degli stessi;
30) Promuovere ed attuare iniziative e attività volte alla realizzazione di programmi d’informazione, formazione e divulgazione, finalizzati alla crescita tecnica e professionale degli allevatori, nonché dei soggetti che operano nel settore di riferimento dell’associazione;
31) Fornire agli allevatori anche tramite stampa periodica e non, ed elaborazioni statistiche, un servizio di assistenza e consulenza su argomenti di natura tecnica, economica, commerciale,
tributaria, legislativa e legale attinenti alla zootecnia, utili ad una più razionale gestione delle aziende e ad una migliore conoscenza dei fattori di produzione e dei mercati Nazionali ed Esteri;
32) Attuare azioni promozionali e controlli di qualità dei prodotti degli allevamenti o a questi utili;
33) Istituire e/o far funzionare il Registro Regionale del bestiame e l’albo degli allevatori;
34) Curare, con interventi tecnici, organizzativi e finanziari, la realizzazione, il completamento, l’attivazione di impianti utili alla raccolta, lavorazione trasformazione di prodotti zootecnici. Tali impianti potranno anche essere assunti in affitto, con cessione, comodato, accettati in donazione o acquistati e l’ARAS potrà anche attivare la gestione ovvero a tal fine affidarli ai soci. Potrà altresì acquistare mezzi tecnici per la raccolta e il trasporto dei prodotti nonché per la conservazione e lavorazione dei prodotti da dare in affidamento ai propri soci;
35) Svolgere qualunque altra attività connessa e affine ai propri scopi, avvalersi di provvidenze, agevolazioni diverse, contributi e finanziamenti regionali, Statali e Comunitari, di Enti Pubblici e Privati, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria e bancaria necessarie o utili al conseguimento degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi;
36) Organizzare e far funzionare tutti quei servizi che possano essere utili per il conseguimento delle proprie finalità, per agevolare l’attività degli associati, ed attuare ogni altra iniziativa ritenuta utile per la soluzione dei problemi della zootecnia e degli allevatori;
37) Promuovere ed attuare ogni altra iniziativa ritenuta utile al potenziamento della zootecnia regionale.

TITOLO II

DEI SOCI

Articolo 7
Sono soci dell’ARAS:
A) allevatori singoli o in società agricola semplice senza distinzione di specie e razze di animali allevato e di specializzazioni produttive, purché allevino almeno 5 (cinque) capi grossi;
B) società di capitali in agricoltura senza distinzione di specie e razze di animali allevato e di specializzazioni produttive, purché allevino almeno 5 (cinque) capi grossi;
C) Enti o Organismi legalmente costituiti, e le Organizzazioni dei Produttori zootecnici (O.P.) legalmente riconosciute tutte costituite tra allevatori operanti nell’ambito della filiera zootecnica con compiti che rientrano nelle finalità istituzionali dell’ARAS, operanti nel territorio regionale.
Il requisito minimo dei capi non si applica agli allevatori già soci dei Consorzi Provinciali Allevatori della regione alla data dell’entrata in vigore del presente statuto.
Il rapporto associativo comporta per i soci l’osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni adottate dagli Organi dell’ARAS e l’astensione da ogni iniziativa in contrasto con i fini perseguiti nonché con le attività esercitate dall’ARAS medesima.
Agli effetti della determinazione del numero minimo dei capi posseduti, il patrimonio zootecnico viene rapportato a capi grossi e calcolato in base alla seguente tabella equiparativa:
1.Toro, bue, vacca, giovenca, cavallo, asino, mulo, bardotto = 1 capo grosso;
2.Torello, manzetta, vitellone, vitello: 1/2 di capo grosso;
3.Verro, scrofa = 1/3 di capo grosso;
4.Puledro, vitello lattante = 1/4 di capo grosso;
5.Suino grasso, suino magrone, pecora, montone castrato: 1/5 di capo grosso;
6.Agnello e lattonzolo = 1/10 di capo grosso;
7.Bassa corte = 1/500 di capo grosso


ISCRIZIONI

Articolo 8
Gli allevatori o gli organismi già soci dei Consorzi Provinciali Allevatori della Sicilia alla data dell’entrata in vigore del presente statuto diventano soci effettivi dell’ARAS a seguito della fusione per incorporazione dei Consorzi Provinciali Allevatori della Sicilia nell’ARAS ovvero a seguito domanda di adesione all’ARAS ai sensi dei successive commi.
Gli Allevatori e gli enti, organismi e organizzazioni che non hanno partecipato all’atto costitutivo dell’ARAS e che intendano farne parte devono fare domanda di adesione, dichiarando di accettare incondizionatamente lo statuto.
La domanda deve indicare il nome, il cognome ed il domicilio del richiedente nonché il numero dei capi costituenti l’allevamento, l’ubicazione dello stesso e la sua denominazione.
Nel caso di società, enti o organismi associativi, la domanda sottoscritta dal legale rappresentante corredata dall’atto costitutivo e dallo statuto in vigore, da una relazione da cui appaiono chiaramente l’ordinamento e la struttura organizzativa, operativa e finanziaria, nonché, per le organizzazioni , dalla copia della documentazione attestante il riconoscimento, deve indicare la ragione o denominazione sociale, il nome ed il numero dei propri soci e la consistenza globale del patrimonio zootecnico degli stessi, ovvero la quantità globale del prodotto rappresentato.
Sull’ammissione dei soci delibera la Giunta Esecutiva, sentito il parere del Comitato Direttivo Provinciale territorialmente competente.
Contro la deliberazione negativa, che deve essere motivata sulla base dei requisiti dell’Art. 7 per l’ammissione a socio, può entro un mese dalla comunicazione, essere presentato reclamo all’Assemblea Generale, che si pronuncia in via definitiva alla sua prima riunione.

QUOTA D’ISCRIZIONE – CONTRIBUTI ANNUALI

Articolo 9
Ogni socio deve versare:
a) una quota di iscrizione “una tantum” dell’ammontare stabilito con delibera del Consiglio Direttivo Regionale.
Non sono tenuti al versamento della quota una tantum gli allevatori già soci dei Consorzi Prov. Allevatori della Regione alla data dell’entrata in vigore del presente statuto;
b) una quota sociale annuale di base da versarsi entro il primo trimestre di ciascun anno la cui misura sarà annualmente deliberata dal Consiglio Direttivo Regionale;
c) una quota annuale per iniziative ordinarie in rapporto agli animali allevati o agli interessi rappresentati da fissarsi sempre con le norme ed i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo Regionale;
d) eventuali contributi straordinari relativi ad iniziative di carattere particolare approvati dall’Assemblea Generale dell’ARAS.
Le quote e i contributi associativi di cui sopra sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e, essendo versamenti a fondo perduto, non possono in nessun caso essere rivalutabili o ripetibili. Il versamento dei contributi non genera diritti di partecipazione e non determina quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi a qualsiasi titolo.

DIRITTI SOCIALI

Articolo 10
La partecipazione alle APA ed all’Assemblea Generale dell’ARAS e l’esercizio di tutti i diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente con il pagamento delle quote di cui all’ Articolo 9.

OBBLIGHI DEI SOCI

Articolo 11
L’adesione all’ARAS, comporta per i soci i seguenti obblighi:
a) l’osservanza delle norme statutarie e delle delibere regolarmente adottate dagli Organi dell’ARAS, aventi efficacia vincolante per i soci;
b) l’astensione da ogni iniziativa e dal compimento di atti pregiudizievoli ai fini perseguiti dall’ARAS nonché con attività esercitate dalla medesima;
c) la non appartenenza o partecipazione ad Organismi ed Enti i cui scopi sociali o la cui attività siano analoghi o in contrasto con quelli dell’ARAS e dell’AIA;
d) la comunicazione annuale entro il mese di febbraio di eventuali variazioni dell’entità degli elementi di cui all’articolo 9 lett. b) e c), ai fini del calcolo della quota associativa annuale.
Articolo 12
La qualità di associato si perde:
a) per la perdita del requisito richiesto per l’ammissione;
b) per dimissioni, le quali devono essere comunicate con il preavviso di almeno sei mesi, tramite lettera raccomandata, all’ARAS;
c) per espulsione dovuta a prolungata violazione degli obblighi contributivi;
d) per esclusione ai sensi del successivo 5° comma.
La perdita della qualità di associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo Regionale, su proposta della Giunta Esecutiva, per i casi di cui ai punti a) e c) ed ha effetto dalla data della delibera.
Le dimissioni hanno effetto con lo scadere dell’anno in cui scade il termine di preavviso delle stesse (punto b).
L’espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo Regionale, su proposta della Giunta Esecutiva, nei riguardi del socio che non abbia adempiuto agli obblighi contributivi trascorsi 30 giorni da diffida inviatagli a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il termine di 30 (trenta) giorni decorre dalla data risultante dal timbro postale della ricevuta di ritorno.
L’esclusione viene deliberata dalla Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo Regionale su proposta della Giunta Esecutiva, nei riguardi del socio che non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal presente Statuto e ha effetto dalla data della delibera.
Il socio che comunque abbia cessato di appartenere all’Associazione non può ripetere i contributi versati né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

SEZIONI DI SPECIE E DI RAZZA

Articolo 13
L’ARAS, con delibera del Consiglio Direttivo Regionale, può istituire nel proprio seno apposite Sezioni per specie e per razza di bestiame e per specifici settori di attività. Dette Sezioni possono essere costituite dai delegati delle SottoSezioni di cui al successivo comma ovvero – per le specie e razze di bestiame e per i settori di attività la cui scarsa concentrazione a livello provinciale impedisca la costituzione di una SottoSezione – dagli allevatori interessati aventi sede in tutto il territorio regionale.
Con delibera del Comitato Direttivo Provinciale, previo preventivo parere vincolante del Consiglio Direttivo Regionale, possono essere istituite SottoSezioni per specie e per razza di bestiame e per specifici settori di attività operanti a livello provinciale.
L’ordinamento ed il funzionamento delle Sezioni e delle SottoSezioni sono regolati da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Regionale e redatto sulla base di schema-tipo predisposto dalle ANA, o, in mancanza, dall’AIA.
Le Sezioni sono gli strumenti di specializzazione interna dell’Associazione con compiti consultivi e promozionali.
Le Sezioni e le SottoSezioni non hanno autonomia giuridica, né patrimoniale, né amministrativa.


TITOLO III

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 14
Gli organi dell’ARAS sono:
1. L’Assemblea Generale;
2. Il Consiglio Direttivo Regionale;
3. Il Presidente;
4. La Giunta Esecutiva;
5. Il Collegio dei Sindaci;
6. Il Collegio dei Probiviri;
7. Le Assemblee Provinciali Allevatori (APA);
8. I Comitati Direttivi Provinciali;
9. I Presidenti delle APA.

DELL’ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 15
L’Assemblea Generale è composta da:
– il Presidente dell’ARAS che la presiede;
– i delegati eletti dalle APA, tra i loro componenti, ai sensi dell’art. 29 dello statuto;
– i Presidenti delle APA o i loro delegati;
– i Presidenti degli Enti e Organismi di cui alla lett. C dell’art. 7 o i loro delegati.
Il numero dei delegati con diritto di voto, all’Assemblea ARAS, spettante a ciascuna APA risulta dalla somma di un delegato ogni 200 soci ed un delegato ogni 12.500 capi grossi controllati.
Ogni delegato o componente dell’Assemblea Generale ha diritto a un voto.
L’Assemblea Generale deve essere convocata in via ordinaria una volta l’anno entro il primo semestre per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e degli altri argomenti posti all’ordine del giorno; la convocazione può, con delibera motivata del Consiglio Direttivo Regionale, essere differita oltre il primo semestre, ma in ogni caso non oltre il mese di settembre.
L’Assemblea Generale viene inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo Regionale lo ritenga opportuno ovvero anche su richiesta del Collegio dei Sindaci o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno 1/10 dei componenti.
La convocazione è inviata dal Presidente, o, in caso di sua assenza, impedimento o inerzia immotivata, da un Vicepresidente, almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l’adunanza a mezzo di comunicazione postale o altro mezzo di comunicazione idoneo indirizzata ai componenti l’Assemblea Generale, ai componenti il Consiglio Direttivo Regionale ed ai componenti il Collegio dei Sindaci.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione in prima e in seconda convocazione nonché l’elenco delle materie da trattare e, nel caso di proposte di modifiche dello Statuto, l’indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte.
La seconda convocazione dell’Assemblea Generale può aver luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima.
È ammessa la delega tra i componenti dell’Assemblea.
Comunque, ognuno di essi non può esercitare più di due deleghe.
La delega per essere valida deve risultare da un atto scritto, anche in calce all’ invito all’assemblea e deve essere rimessa al presidente prima della riunione o all’inizio di essa.
Alle riunioni dell’Assemblea sono invitati gli Assessorati delle Risorse agricole e Alimentari e della Salute della Regione Siciliana, l’AIA, le ANA per specie e razza. Possono essere inoltre invitate dal Presidente, a titolo consultivo, altre persone di particolare competenza.

Articolo 16
L’Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti presenti o rappresentati.
Per le deliberazioni che importino modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto è necessario che in prima convocazione siano presenti almeno i tre quarti dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione sono valide le delibere prese a maggioranza purchè sia presente o rappresentato più di un terzo degli componenti.
Le modifiche statutarie sono assunte previo parere favorevole del Comitato Direttivo dell’AIA.
Per azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo Regionale per violazione del mandato e delle leggi è necessario che siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei componenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’ARAS, la devoluzione del patrimonio e la designazione dei liquidatori e dei loro poteri occorre il voto favorevole di un numero di delegati che rappresenti almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Il sistema di votazione è stabilito dall’Assemblea la quale può demandarne la scelta al Presidente. Si applica comunque il sistema dello scrutinio segreto quando si tratta di deliberazioni riguardanti persone e la nomina delle cariche, salvo che per queste ultime non si proceda per acclamazioni unanime dei componenti presenti o rappresentanti.
Della adunanza viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17
L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell’ARAS, e, in caso di assenza, dal Vice Presidente più anziano tra quelli presenti, in mancanza, dalla persona designata dall’Assemblea stessa fra i propri componenti. Assume le funzioni di Segretario il Direttore Regionale dell’ARAS e, in mancanza, la persona designata dal Presidente dell’Assemblea.

Articolo 18
Spetta all’Assemblea Generale:
a) la determinazione del numero e la nomina, tra i suoi componenti, dei membri elettivi del Consiglio Direttivo Regionale di cui all’art.19;
b) la elezione dei membri elettivi del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri;
c) l’approvazione delle relazioni del Consiglio Direttivo Regionale e del Collegio dei Sindaci, nonché del bilancio consuntivo e preventivo e l’azione che deve svolgere l’Associazione; i bilanci saranno trasmessi annualmente all’AIA entro 15 giorni dall’approvazione;
d) la determinazione dell’emolumento dei Sindaci;
e) la determinazione del rimborso spese e delle diarie giornaliere di cui all’art. 27;
f) deliberare l’ammontare di eventuali contributi straordinari di cui all’art. 9 lettera d);
g) deliberare sulle eventuali modifiche del presente Statuto, previo parere favorevole del Comitato Direttivo AIA.

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

Articolo 19
Il Consiglio Direttivo Regionale è composto da:
a) i Presidenti delle APA quali membri di diritto;
b) i membri eletti dall’Assemblea Generale tra i suoi componenti in proporzione ai voti spettanti a ciascuna APA.
Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri elettivi sono rieleggibili.
Partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio Direttivo Regionale i componenti del Collegio dei Sindaci ed i Presidenti Regionali delle Sezioni per Specie e Razza di cui all’art. 13.
Il Presidente può altresì invitare a partecipare alle sedute a titolo consultivo persone di particolare competenza in dipendenza degli argomenti posti all’ordine del giorno.
Assume le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo Regionale, il Direttore Regionale o, in mancanza, un componente designato dal Presidente.

Articolo 20
Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo Regionale:
a) nominare nel suo seno il Presidente e i Vice Presidenti in numero non superiore a 2 (Due) di cui almeno uno tra i componenti di diritto del Consiglio Direttivo Regionale di cui all’art. 19, lett. b);
b) nominare nel suo seno i componenti elettivi della Giunta Esecutiva di cui almeno uno scelto tra i componenti di diritto del Consiglio Direttivo Regionale di cui all’art. 19, lett. b;
c) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Generale dell’ARAS;
d) amministrare il patrimonio associativo e compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
e) deliberare sulle materie di sua competenza di cui agli articoli 8 e 12;
f) determinare l’ammontare delle quote e dei contributi sociali di cui all’art.9 lettera a), b), e c);
g) determinare le tariffe di eventuali servizi erogati a soci e non soci;
h) predisporre i bilanci consuntivi e preventivi di spesa da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea e successivamente, da comunicare all’AIA.
i) nominare, il Direttore Regionale dell’Associazione secondo la procedura di cui all’art.22 dello Statuto dell’AIA;
j) nominare procuratori e consulenti determinandone attribuzioni ed emolumenti;
k) deliberare sullo stare in giudizio;
l) deliberare sull’adesione ad altri organismi associativi e società;
m) vigilare sull’osservanza degli obblighi associativi da parte dei soci;
n) fissare la data dell’Assemblea Generale dell’ARAS e delle Assemblee Provinciali Allevatori;
o) nominare commissari con poteri sostitutivi presso le APA a seguito di constatato irregolare funzionamento, allo scopo di assicurare il ripristino della regolarità per periodi semestrali rinnovabili,
p) deliberare sull’istituzione e sulla soppressione delle Sezioni Regionali e/o Provinciali per specie, razza e specifici settori di attività,
q) nominare commissioni di studio per particolari problemi;
r) ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo non espressamente attribuito all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo Regionale, in relazione alle esigenze, può delegare alla Giunta Esecutiva e al Presidente proprie attribuzioni.

Articolo 21
Il Consiglio Direttivo Regionale è convocato dal Presidente di norma due volte all’anno o ogni qualvolta lo stesso Presidente o chi ne fa le veci lo reputi opportuno, presso la sede dell’ARAS o anche in altra località; è convocato anche quando ne faccia richiesta scritta due Sindaci o almeno un terzo dei membri del Consiglio.
La Convocazione è fatta a mezzo comunicazione postale o altro mezzo di comunicazione idoneo ai singoli componenti, con l’indicazione del luogo, dell’ora e delle materie da trattare.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Il Presidente dell’ARAS presiede di diritto il Consiglio Direttivo Regionale; in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente espressamente delegato o, in mancanza di delega, il Vice Presidente più anziano di età tra i presenti, o, in assenza il Consigliere più anziano tra quelli presenti.
Funge da segretario il Direttore Regionale dell’ARAS o, in caso di assenza, un delegato del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Ogni componente il Consiglio ha diritto a un voto. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Il componente che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio stesso, senza giustificato motivo, decade dalla carica e viene sostituito con deliberazione del Consiglio Direttivo Regionale medesimo, ove possibile, in ordine di graduatoria tra i primi dei non eletti dall’Assemblea Generale e comunque nel rispetto dei criteri di proporzionalità di cui all’art 19 punto b .
La stessa procedura viene eseguita in ogni altro caso di cessazione dalla carica.
Il nuovo membro rimane in carica fino alla prima Assemblea.
Dell’adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale il quale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

DEL PRESIDENTE

Articolo 22
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’ARAS di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento o inerzia immotivata lo sostituisce il VicePresidente espressamente delegato o, in mancanza di delega, il Vice Presidente più anziano di età tra quelli presenti.
Può inoltre farsi sostituire, previa delega, dai Presidenti APA, nelle attività che si svolgono esclusivamente nell’ambito della provincia.
Il Presidente ha i poteri di firma.
Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea Generale, della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo Regionale.
Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile

Articolo 23
In particolare il Presidente tra l’altro provvede a:
a) curare l’attuazione delle deliberazioni degli organi dell’ARAS;
b) intrattenere necessarie relazioni utili a raggiungimento degli scopi sociali con i soci, i terzi, le pubbliche autorità ecc.;
c) dare attuazione ai programmi di attività, contratti, convenzioni e accordi deliberate dagli organi sociali; d) curare l’attuazione delle attività e delle iniziative programmate, compiendo tutti gli atti necessari allo scopo;
e) assicurare il funzionamento degli uffici e dei servizi, anche, ove necessario, mediante normativa riguardanti lo svolgimento delle attività;
f) coordinare l’attività dei consulenti o legali relativamente alle attività ed esigenze dell’ARAS;
g) trattare, previa delibera della Giunta esecutiva, con poteri di firma, con istituti bancari e organismi finanziari per ottenere prefinanziamenti bancari per le attività dell’ente o degli associati o per contrarre prestiti e mutui nonchè accendere conti correnti bancari anche allo scoperto e a tasso ordinario o agevolato;
h) effettuare i pagamenti nonché riscuotere somme da chiunque o a qualsiasi titolo erogate rilasciando liberatorie quietanze;
i) svolgere ogni incombenza o decisione urgente, utile e necessaria al raggiungimento degli scopi sociali, da portarsi a successive ratifica degli organi sociali.
Il Presidente può delegare determinate attribuzioni ai Vice Presidenti.

Articolo 23/bis

PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente onorario, eletto dall’assemblea tra le persone che abbiano reso eccezionali e segnalati servizi all’ARAS, partecipa, a titolo gratuito, alle riunioni degli organi sociali dell’ARAS.

Articolo 24
LA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è composta da :
a) il Presidente dell’ARAS che la presiede;
b) i Vice Presidenti del Consiglio Direttivo Regionale;
c) due componenti eletti dal Consiglio Direttivo nel proprio seno di cui almeno uno scelto tra i componenti di diritto dello stesso di cui all’art. 19, lett. b).
Essa dura in carica tre anni e i suoi componenti sono riconfermabili.
La Giunta Esecutiva:
1) Cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo Regionale e delle APA e assolve a tutti gli altri compiti ad essa demandati dal Consiglio Direttivo Regionale;
2) designa rappresentanze dell’ARAS dove tale designazione sia richiesta;
3) delibera circa l’istituzione di commissioni, uffici, sezioni, anche specializzate per distinti settori produttivi, o delegazioni secondarie;
4) delibera sui programmi di attività ed iniziative;
5) delibera in ordine a prefinanziamenti bancari ed in generale adotta decisioni relative alle esigenze Amministrative Finanziarie;
6) delibera sull’utilizzazione di strutture ed impianti;
7) vigila sull’osservanza degli obblighi associativi da parte dei soci;
8) assume determinazioni circa contratti, convenzioni ed accordi
9) determina contributi eventuali in favore di enti ed organismi per collaborazioni, studio ed attività di sviluppo del settore;
10) determina contributi per borse di studio per la formazione di tecnici agricoli;
11) determina ove necessario, l’organico del personale e il regolamento interno;
12) assume o licenzia il personale determinando il relativo trattamento economico, le eventuali variazioni di qualifica, nonché adotta nei confronti del personale provvedimenti per gravi inadempienze;
13) delibera il distacco o il trasferimento del personale presso gli organismi associati o di interesse del settore e dell’attività dell’ARAS;
La Giunta in relazione alle esigenze può delegare al Presidente proprie attribuzioni;
La Giunta esercita ogni altro potere che le sia eventualmente delegato dal Consiglio Direttivo.
Articolo 25
La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente a mezzo comunicazione postale o altro mezzo di comunicazione idoneo recante l’ordine del giorno su cui deliberare, il luogo, il giorno e l’ora della convocazione. Le sedute della Giunta Esecutiva sono valide con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono valide se adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale la decisione alla quale il Presidente abbia dichiarato di accedere. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Regionale dell’ARAS, o, in mancanza, da persona designata dal Presidente.

COLLEGIO DEI SINDACI

Articolo 26
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi regolarmente scritti agli Albi Professionali determinati dalla legge. Devono inoltre, essere nominati due sindaci supplenti iscritti, negli Albi Professionali determinati dalla legge.
Due membri effettivi sono nominati, rispettivamente, uno, con funzioni di Presidente, dall’Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana e uno dall’Associazione Italiana Allevatori. L’altro membro effettivo e i due supplenti sono eletti dall’Assemblea Generale anche tra persone estranee all’Associazione.
I membri supplenti subentrano agli effettivi in ordine di età, in caso di legittimo impedimento da parte di questi ultimi a esercitare le loro funzioni.
Il Collegio dei Sindaci esercita tutti i compiti attribuiti per legge, compreso il controllo contabile; controlla i dati del bilancio dell’ARAS, verifica la regolarità degli atti amministrativi e la esattezza delle relative scritture contabili e, in generale, vigila sull’andamento dell’amministrazione con la facoltà di prendere in esame tutti gli atti e documenti di ufficio necessari per l’espletamento del suo compito, e verifica l’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione..
Il Collegio dei Sindaci deve verificare la corrispondenza dei dati contabili alle risultanze del bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo Regionale.
Dall’esito delle proprie operazioni il Collegio redige regolare verbale da iscriversi in apposito registro.
Il Collegio dei Sindaci è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Collegio dei sindaci partecipa, a solo titolo consultivo, alle riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo Regionale e della Giunta Esecutiva alle quali deve essere invitato.
Esso si riunisce, convocato dal Presidente, tutte le volte che questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di un sindaco.
Al collegio dei Sindaci devono essere presentati il bilancio e i rendiconti con tutti gli allegati almeno 15 giorni prima della convocazione dell’Assemblea ordinaria per la compilazione della relazione.
I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I componenti effettivi del Collegio dei Sindaci ricevono un emolumento nella misura stabilita dall’Assemblea Generale a norma dell’articolo 18.
L’emolumento spetterà anche al membro supplente solo in caso di sostituzione del Sindaco effettivo e in proporzione all’attività prestata.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 27
Qualsiasi vertenza che sorgesse fra i soci e fra questi e l’Associazione nell’ambito dell’attività dell’Associazione stessa, è devoluta all’esame di un Collegio dei Probiviri, i quali pronunciano le loro decisioni secondo equità.
Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri ed a dare ad esso immediata esecuzione.
Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri, di cui uno designato dall’Associazione Italiana Allevatori e due eletti dall’Assemblea Generale, dura in carica tre anni, e i suoi membri sono rieleggibili.
Le funzioni del Presidente sono assunte dal componente di nomina AIA. La riunione è valida con la presenza di tutti i componenti.

Articolo 28
Ai componenti il Consiglio Direttivo Regionale, la Giunta Esecutiva, le Commissioni e alla Consulta Tecnico Economica spettano il rimborso delle spese e una diaria giornaliera, da fissarsi con delibera da parte dell’Assemblea.
Per il Presidente per l’esercizio delle funzioni è determinata dall’Assemblea un’indennità.
Per i Vice Presidenti per l’esercizio delle funzioni, l’Assemblea può determinare un’indennità.
Gli amministratori sono esonerati dal versare cauzioni.

LE ASSEMBLEE PROVINCIALI ALLEVATORI (APA)

Articolo 29
Le APA sono gli organi territoriali di base, espressioni primarie della partecipazione dei soci all’attività dell’ARAS.
Le APA sono presidi provinciali e rispondono all’esigenza di mantenere e garantire le rappresentanze locali, espressione del sistema allevatoriale regionale.
Esse costituiscono il luogo di confronto tra gli allevatori della provincia anche in chiave propositiva sulle linee politiche da adottare in seno all’Associazione: hanno pertanto funzioni di impulso e proposta agli organi sociali dell’ARAS.
Delle APA fanno parte gli allevatori singoli o a conduzione associata senza distinzione di specie e razze di bestiame allevato o di specializzazioni produttive, associati all’ARAS, con sede nel territorio della relativa provincia.
Le APA non hanno autonomia giuridico – amministrativa.
Le APA non possono costituirsi rispetto ad aree la cui estensione territoriale sia inferiore a quella sulla quale, alla data di approvazione del presente Statuto, operano gli attuali Consorzi Provinciali Allevatori della Sicilia.

Articolo 30
L’Assemblea Provinciale Allevatori (APA) è costituita da tutti gli allevatori singoli o associati senza distinzioni di razze o specie di animali allevati o di specializzazioni produttive, associati all’ARAS, la cui azienda ricada in prevalenza nel territorio della relativa provincia.
Possono partecipare all’APA tutti i soci regolarmente iscritti all’ARAS ed al corrente con il pagamento delle quote annuali di cui all’articolo 9.
Ogni partecipante all’APA ha diritto ad un voto.
L’APA si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l’anno per l’elezione dei delegati all’Assemblea Generale dell’ARAS.
Si riunisce inoltre ogni qual volta il Presidente dell’ARAS lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata il Presidente del’APA, la maggioranza dei membri del Comitato Direttivo Provinciale o almeno 1/10 dei componenti l’APA stessa. In caso di mancata riunione restano in carica gli stessi delegati dell’anno precedente.
L’APA è convocata dal Presidente dell’ARAS o, in caso di sua assenza, impedimento o inerzia immotivata, da un Vicepresidente dell’ARAS, ovvero è convocata dal Presidente dell’APA stessa appositamente delegato dal Presidente ARAS.
La convocazione dell’APA è effettuata almeno 7 giorni prima del giorno fissato per l’APA medesima a mezzo di comunicazione postale o altro mezzo di comunicazione idoneo indirizzata ai singoli associati dell’ARAS aventi sede legale nella provincia cui l’APA è relativa. In ogni caso l’Assemblea Provinciale deve necessariamente svolgersi almeno 20 (venti) giorni dalla data fissata per l’Assemblea Generale.
L’avviso di convocazione dell’APA deve contenere l’indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e l’indicazione degli argomenti da trattare.
L’APA si riunisce preferibilmente nel territorio provinciale di riferimento ed è presieduta dal presidente dell’ARAS o, in assenza o per delega, dal suo Presidente o, in assenza o per delega, da un membro nominato dall’APA stessa.
Ha funzione di Segretario dell’APA, il Direttore Regionale o suo delegato.
L’APA è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti rappresentati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti.
La seconda convocazione può avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima convocazione.
Il sistema di votazione è stabilito dall’APA.
Per le delibere riguardanti persone e per la nomina delle cariche sociali, si applica sempre il sistema di votazione a scrutinio segreto salvo che per queste ultime non si proceda per acclamazione unanime dei soci presenti o rappresentati.
Il Consiglio Direttivo Regionale dell’ARAS può eventualmente deliberare un regolamento elettorale univoco per tutte le APA.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.
È ammessa la delega, ma ogni associato non può in APA rappresentare per delega più di due associati. La delega per essere valida deve risultare da atto scritto anche in calce all’invito dell’Assemblea e deve essere rimessa al Presidente prima della riunione o all’inizio di essa.
Spetta all’Assemblea:
a) deliberare sulle linee politiche da adottare in seno all’ARAS da sottoporre agli organi della stessa;
b) eleggere tra i propri componenti, il Presidente
c) eleggere, tra i propri componenti, i membri del Comitato Direttivo Provinciale;
d) eleggere i delegati all’Assemblea Generale dell’ARAS:
I delegati all’Assemblea Generale dell’ARAS durano in carica fino alla successiva APA di nomina dei delegati e possono essere rieletti. In ogni caso, la carica di delegato non può superare il triennio.
Possono essere eletti a delegati soltanto i soci dell’ARA in regola con il pagamento delle quote annuali di cui all’art. 9.

COMITATO DIRETTIVO PROVINCIALE

Articolo 31
Il Comitato Direttivo Provinciale è costituito da 9 membri, compreso il Presidente del’APA che lo presiede. Essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Partecipa alle sedute del Comitato Direttivo Provinciale, con voto consultivo, il Presidente dell’ARAS e i Presidenti delle SottoSezioni per specie e per razza di bestiame e per specifici settori di attività operanti a livello provinciale di cui all’art. 13.
Il Comitato è convocato dal Presidente dell’ARAS ogni volta che lo ritenga opportuno o dal Presidente dell’APA, se delegato dal primo, ovvero su richiesta scritta di un terzo dei suoi componenti.
La convocazione, che deve recare data, orario, luogo dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare, è effettuata dal Presidente dell’ARAS o, in caso di impedimento o per delega, dal Presidente dell’APA.
Le sedute del Comitato Direttivo Provinciale sono presiedute dal Presidente dell’APA o, in caso di impedimento o assenza, dal membro più anziano tra i presenti.
Esse sono validamente costituite quando sia presente la maggioranza dei membri costituenti il Comitato. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti.
Partecipano a titolo consultivo senza diritto di voto alle sedute del comitato direttivo provinciale i presidenti di razza e specie provinciali.
Ha funzione di Segretario il Direttore Regionale, o suo delegato.
Il Comitato Direttivo Provinciale ha i seguenti compiti:
a) Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’APA;
b) Dare esecuzioni ai compiti ad esso devoluti dagli organi sociali dell’ARAS, verificare l’attuazione dei programmi regionali sul territorio provinciale, proporre all’ARAS eventuali adeguamenti;
c) Deliberare in merito all’istituzione e alla soppressione delle SottoSezioni per specie e per razza di bestiame e per specifici settori di attività di cui all’art. 13;
d) Proporre all’APA eventuali iniziative da deliberare in sede assembleare;
f) Promuovere accordi e iniziative con gli Enti Locali Pubblici, Economici e Commerciali per favorire lo sviluppo della Zootecnica Provinciale.

IL PRESIDENTE DELL’APA
Articolo 32
Il Presidente dell’APA la rappresenta presso l’ARAS.
Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
È componente dell’Assemblea Generale dell’ARAS; è membro di diritto del Consiglio Direttivo Regionale dell’ARAS.
Il Presidente dell’APA cura l’esecuzione delle delibere del Comitato Direttivo Provinciale, promuove ed indirizza l’attività del’APA e mantiene i necessari contatti con l’ARAS.
Su mandato degli organi sociali dell’ARAS, può rappresentare la stessa presso le amministrazioni locali.

IL DIRETTORE REGIONALE

Articolo 33
Il Direttore Regionale è nominato, secondo quanto stabilito dall’art. 22 dello statuto dell’AIA, dal Consiglio Direttivo Regionale dell’ARAS, al quale risponde.
Il Direttore Regionale coordina, rapportandosi anche all’esterno, l’attività della struttura dell’Associazione per l’esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali, attuando le disposizioni date dal Presidente, al quale propone tutte le iniziative, le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari, ivi comprese le promozioni, il trattamento economico nonché le assunzioni del personale. Può assumere decisioni sulla spesa nei limiti fissati da detti organi e, nell’ambito di quanto delegatogli dal Presidente, può avere poteri di firma.
Il Direttore Regionale può anche essere dipendente distaccato dell’AIA.
In tal caso, decade dal ruolo di titolare della direzione ARA in caso di interruzione del rapporto di lavoro con l’AIA o di destinazione ad altro incarico.

COMITATI CONSULTIVI, COMMISSIONI E CONSULTA TECNICO-ECONOMICA

Articolo 34
Al fine di esaminare i problemi del settore in campo economico-programmatico tecnico nonché approfondire aspetti organizzativi, dei servizi e del personale a formulare proposte alla Presidenza e alla Giunta Esecutiva, possono, su determinazione della Giunta Esecutiva, essere costituiti apposite Commissioni e/o Comitati Consultivi. Inoltre con la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni professionali, cooperative e sindacali, di tecnici, istituti scientifici e rappresentanti di pubbliche amministrazioni o persone di particolari competenze, possono essere costituite apposite Consulte Tecnico-Economiche.
I componenti dei predetti organismi vengono designati dalla Giunta Esecutiva.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE – PROVENTI DI ESERCIZIO ECONOMICO –ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 35
Il patrimonio dell’ARAS è costituito:
a) dai contributi corrisposti dai soci al momento della loro iscrizione in base all’art. 9 lett. a.
b) dagli avanzi gestionali destinati a riserva;
c) dei beni mobili ed immobili che per acquisti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell’ARAS;

Articolo 36
I proventi di esercizio sono costituiti:
a) dai contributi sociali annuali di cui all’art. 9 lettera b) e c)
b) da eventuali contributi straordinari (art. 9 lettera d));
c) dai contributi concessi dalla Regione, dallo Stato, dalla U.E. e da altri Enti Pubblici e Privati;
d) da proventi su servizi prestati ai soci e non soci in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell’associazione:
e) dagli interessi del patrimonio.

Articolo 37
L’esercizio sociale finanziario ha la durata di un anno; esso va dal primo gennaio (1/1) al trentuno dicembre (31/12) di ogni anno.
Ogni anno deve essere compilato il bilancio consuntivo al trentuno dicembre (31/12) e il bilancio preventivo per l’anno successivo, da sottoporre all’Assemblea ordinaria insieme alla relazione del Consiglio Direttivo Regionale e del Collegio dei Sindaci.
Per la natura e la finalità dell’ARAS è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
Eventuali eccedenze saranno riservate ad iniziative statutarie da attuarsi negli esercizi successivi.
Il Consiglio Direttivo Regionale provvederà inoltre, ogni anno, a sottoporre all’Assemblea Generale il bilancio preventivo insieme al programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio.

Articolo 38

Commissariamento

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 dello statuto AIA, in caso di irregolare funzionamento dell’ARAS, l’Associazione Italiana Allevatori con delibera del Consiglio Direttivo Regionale dell’ARAS medesima, può essere richiesta di nominare un commissario straordinario per un periodo di sei mesi rinnovabile, decorrente dall’entrata in carica del commissario, affidandogli la gestione, in sostituzione del Consiglio Direttivo Regionale, al fine del ripristino della situazione ordinaria.
Il commissariamento comporta lo scioglimento degli organi amministrativi dell’ARAS, la sospensione delle attività assembleari e la nomina da parte del Comitato Direttivo dell’AIA, di un Commissario che assume in sé per tutto il periodo di durata in carica del commissariamento, la rappresentanza legale dell’Associazione e tutti i poteri dei disciolti organi sociali.
Il Commissario procede nel più breve tempo possibile al ripristino della situazione ordinaria e, conseguentemente a tale ripristino, convoca l’assemblea dei soci per la nomina degli organi sociali in luogo di quelli disciolti.

Articolo 39
In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto sentiti l’organismo di controllo previsto dalla normativa vigente e l’Associazione Italiana Allevatori, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità su cui è competente a giudicare l’amministrazione regionale, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 40
In caso di controversia è competente il Foro di Palermo.

Articolo 41
Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle vigenti Leggi.

Articolo 42

NORMA TRANSITORIA

È dato mandato al Presidente di provvedere a tutto quanto necessario per ottenere l’approvazione da parte della competente Autorità di tutte le modifiche al presente Statuto.


Gabriella Lupo Notaio

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